lunedì 12 settembre 2011

Radiografia della Legge Levi

Ricardo Franco Levi (PD)

Il 27 luglio 2011 è stato approvata in via definitiva dopo un doppio iter in Camera e Senato la Legge 128/2011, a firma del deputato PD Ricardo Franco Levi, intitolata Nuova disciplina del prezzo dei libri.
L'entrata in vigore non è stata tuttavia immediata: secondo quanto recita l'art. 3 comma 1, i suoi effetti hanno iniziato a farsi sentire solo dal 1 settembre.

Il corpo della legge è contenuto nell'art. 2:

Art. 2 - Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purchè non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

La nuova legge, quindi, impedisce sconti superiori al 15% sul prezzo di copertina (20% in determinate occasioni) sulla maggior parte dei libri sul mercato, togliendo di fatto ai rivenditori forse la principale arma di mercato che al momento hanno.
In realtà, nell'art. 3, è previsto un monitoraggio sui dati di vendita dei libri da tenersi dopo un anno dall'approvazione della legge in modo da poterne valutare gli effetti.

La nuova legge ha scatenato reazioni diametralmente opposte: esultano i piccoli editori e librai, non in grado di affrontare economicamente la concorrenza delle grandi case editrici e delle grosse catene di distribuzione, mentre sono i consumatori in prima linea ad opporsi ad un provvedimento, affermano, ridimensiona le capacità di accesso alla cultura.

Levi è intervenuto con una lettera ad una delle istituzioni in prima linea contro la legge, l'Istituto Bruno Leoni, in cui rivendica la bontà del provvedimento.

In primo luogo viene fatto notare come i limiti imposti dalla legge (15% e 20%) non siano inferiori rispetto a quanto si può abitualmente trovare nelle librerie. Lo sconto "standard" sui libri è infatti del 10%, quindi la legge da questo punto di vista non appare punitiva. In realtà le parole di Levi possono essere vere in situazioni normali, ma - essendo una legge valida in ogni momento - regolano anche situazioni che normali non possono essere: l'ultimo giorno di una fiera una bancarella non può scontare i propri libri del 50% per tentare di piazzare tutti gli invenduti, ma è obbligata a mantenere al massimo il 15%. E che dire soprattutto dei canali di distribuzione telematici? Poiché il prezzo di copertina è fissato dall'editore, spesso il distributore - soprattutto se piccolo e non dispone di adeguati locali e attrezzature - riesce a limare margine e quote di mercato proponendo la vendita on-line.
Perché limitare gli sconti in queste situazioni? Da questo punto di vista la Legge Levi appare incapace di cogliere le mille sfumature della produzione e della distribuzione dei libri, imponendo un appiattimento sicuramente deleterio.

Un altro punto sollevato da Levi riguarda le corde a disposizione degli editori, ovvero sconti fino al 25%, nuovamente valori molto simili a quelli attuali... se però non si contano ancora una volta le distribuzioni on-line!
D'altro canto rischia di passare inosservata una postilla riguardante gli sconti degli editori, ovvero che tali sconti devono essere equivalenti per tutti i canali di distribuzione. Nel panorava italiano, in cui gli editori sono a loro volta strettamente interconnessi con la grande distribuzione e privilegiare le librerie di proprietà diventa estremamente facile, si tratta di un paletto non da poco.

Levi insiste successivamente sul fatto che la rincorsa agli sconti ha come effetto la risalita dei prezzi di copertina - in quanto gli editori devono essere in grado di mantenere il loro margine di profitto - penalizzando ulteriormente chi non è in grado di applicare poi tali sconti; la legge, invece consente alle case editrici di farsi concorrenza proprio attraverso il prezzo di copertina.
Dal punto di vista teorico il ragionamento del deputato democratico appare scorretto per il fatto che in ogni caso viene rimossa una leva commerciale: ora si può agire su prezzo di copertina e sconti, domani solo sul prezzo di copertina; in realtà i fatti tendono a mostrare come in realtà la guerra si giochi proprio solo sugli sconti, ovvero su uno strumento che di fatto penalizza la piccola editoria e la piccola distribuzione.

Chi tutela e chi penalizza quindi questa legge?
Sicuramente sono colpite le biblioteche: anche se per i libri acquistati da tali enti si prefigura la casistica di sconto del 20%, si tratta di un valore molto più basso dell'attuale. Non è chiaro perché la legge debba andare a vincolare enti di diffusione gratuita della lettura e della cultura come le biblioteche a maggiori oneri finanziari: in tempi di crisi come quelli attuali puntare sulle biblioteche come strumenti per aiutare i lettori sembrerebbe un'ovvietà.
La penalizzazione dei normali consumatori è invece un aspetto molto più delicato. Il danno economico si può quantificare, più che nell'acquisto di tutti i giorni, nella mancata possibilità di usufruire di vere offerte speciali, con sconti elevati, specialmente con acquisti tramite internet. Si tratta di una penalizzazione in grado di affossare il già traballante mercato editoriale italiano? Sicuramente qualche impatto è da attendersi, ma di certo non dovrebbe essere qualcosa di catastrofico.
Chi, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risultare protetto da questa legge sono coloro che non possono permettersi simili sconti, ovvero le piccole case editrici e le piccole librerie. Nella visione del legislatore, tali piccoli enti sono una formidabile matrice di cultura, un collante che consente a nuovi autori esordienti di farsi pubblicare, che consente anche a chi non vive nelle grandi città di avere a disposizione piccole librerie, ed in generale a preservare un ambiente familiare e quasi intimo di libreria che in altri settori - basti pensare a quello discografico - è ormai quasi completamente scomparso. Levi si rifà sostanzialmente all'esperienza francese, dove una legge molto più rigida (sconti massimi del 5%) ha consentito la conservazione di un substrato di produzione e diffusione del libro di tutto rispetto, a fronte di panorami come quello inglese o belga ormai monopolio di pochi rinomati brand.

E tuttavia la Legge Levi, che pure nelle intenzioni pare essere nata con uno scopo nobile, non è e non può essere al passo con i tempi, perché difende una visione romantica del libro e della libreria che - per semplice selezione naturale - verrà inevitabilmente spazzata via dal tempo.
Coerentemente con la legislazione italiana che vede gli e-book come software e non come libri (IVA al 20% e non al 4%), i libri elettronici paiono essere rimasti fuori dalla legge.
E proprio questa dimenticanza mostra tutti i limiti non tanto della legge quanto del legislatore e della classe politica in generale, che paiono incapaci di cogliere le reali direzioni in cui si sta muovendo l'editoria. La realtà, nel bene o nel male, è che le piccole case editrici e le piccole librerie così come le conosciamo sono retaggi del passato e non hanno posto nella società di oggi e di domani. In futuro un autore potrà autopromuoversi pubblicando i propri libri e racconti su internet. In futuro una casa editrice sarà una vetrina che metterà a disposizione il proprio sito, il proprio nome ed il proprio marchio sui racconti ed i romanzi degli autori che avrà sotto contratto. In futuro non servirà più ordinare un volume in libreria così come non servirà più ordinarlo su internet, perché si potrà comodamente scaricare l'e-book desiderato sul proprio PC, tablet o e-reader.

Se la legge francese, approvata una trentina di anni fa, è stata una scelta lungimirante per la conservazione e la promozione del patrimonio librario, questa scopiazzatura italiana, più che giusta o sbagliata, appare sostanzialmente inutile.

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